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INFORMAZIONI PER L´ACQUISTO



 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER L' ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

QUANDO SI ACQUISTA PRIMA CASA DA SOGGETTO PRIVATO NON SOGGETTO A IVA

Quando si acquista una prima casa e chi vende è un soggetto privato e quindi non soggetto a iva, l' agevolazione consiste fondamentalmente nel versare le imposte dovute in maniera ridotta. L' imposta di registro sarà del 3% e non del 7% negli altri casi. L' imposta ipotecaria e quella catastale si verseranno in maniera fissa nella misura di 168 euro per ognuna e non il 2% e 1% previste per gli altri acquisti.

L' acquisto di prima casa da soggetto privato comporta le imposte seguenti:

- imposta di registro 3%
- imposta ipotecaria 168,00 euro
- imposta catastale 168,00 euro

 

Per usufruire dell' agevolazione prima casa non è necessario che l' immobile sia adibito ad abitazione principale. L' immobile acquistato con i benefici "prima casa" può anche essere affittato. Vedi circolari n. 19/E del 1° marzo 2001 e n 1/E del 2 marzo 1994 dell' agenzia delle entrate.

Le agevolazioni fiscali previste per l' acquisto della prima casa sono previste anche per chi acquista la n uda proprietà, diritto d' abitazione, uso e usufrutto.

 

IMPOSTE DA VERSARE A SECONDA DEI CASI

1) Acquisto da privato

- imposta di registro 3%
- imposta ipotecaria euro 168
- imposta .catastale euro 168

2) Acquisto da "impresa costruttrice" (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori

- iva 4%
- imposta di registro fissa euro 168
- imposta ipotecaria fissa euro 168
- imposta catastale fissa euro 168

3) Acquisto da impresa "non costruttrice" Acquisto da impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) oltre 4 anni dall'ultimazione dei lavori

- iva esente
- imposta di registro 3%
- imposta ipotecaria fissa euro 168
- imposta catastale fissa euro 168

 

REQUISITI PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Per poter godere delle agevolazini per la prima casa è necessario che vi siano alcune condizioni sia per chi acquista e sia anche per l' immobile oggetto di compravendita. Di seguito vediamo un pò quali devono essere queste condizioni.

Condizioni dell' immobile da acquistare

- Il primo requisito dal quale non si può prescindere per usufruire delle agevolazioni previste dall' attuale normativa e' che l' immobile acquistato sia una casa d' abitazione non di lusso. Per verificare se un immobile e' considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969). Per maggiori informazioni su quali siano le case considerate di lusso puoi visitare la pagina appositamente dedicata: caratteristiche_abitazioni_di_lusso

 

Condizioni previste per l' acquirente

L' acquirente che intende trarre vantaggio dalle agevolazioni prima casa dovrà possedere determinati requisiti. Uno è quello di avere la residenza nello stesso comune in cui è situata la casa per cui si richiedono le agevolazioni. Se al momento dell' acquisto l' acquirente non ha la residenza nel comune in cui ricade l' immobile può predisporre apposita dichiarazione nella quale si impegna a trasferire la residenza in quel comune entro 18 mesi dalla stipula dell' atto notarile.

A proposti della residenza ci sono alcune eccezioni che riguardano le persone che lavorano all' interno delle forze armate e gli emigrati. Per coloro che lavorano all' interno delle forze armate non è richiesto il requisito della residenza nel comune in cui ricade l' immobile. Per gli emigrati all' estero (iscritti all' AIRE) deve trattarsi di prima casa sull' intero territorio nazionale.

Ancora l' acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare; non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o nuda proprieta', su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

In presenza dei requisiti si citati l' agevolazione prima casa spetta anche se l' immobile viene acquistato da minore non emancipato o da persone incapaci (interdetti e inabilitati).

Prima ho detto che nel caso una persona non abbia amcora la residenza nel comune in cui ricade l' immobile può fare apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasferire la propria residenza in quel comune entro 18 mesi dalla stipula dell' atto. Preciso che tale dichiarazione va inserita nell' atto notarile e che nel caso tale dichiarazione non venga inserita al momento dell' atto si può riparare con specifico atto integrativo.

 


 

VENDITA DELLA CASA...LE IMPOSTE DA PAGARE

Generalmente quando andiamo a vendere un immobile dobbiamo pagare le imposte. Il guadagno che si realizza con la vendita della casa fa parte della categoria dei "redditi diversi" e quindi va assoggettato a tassazione.

La plusvalenza

Che cos' è la plusvalenza?

 La plusvalenza è quel valore che si ottiene dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto di un determinato immobile. Ad esempio se si acquista una casa per 80.000,00 euro e si rivende dopo qualche anno per 100.000,00 euro, la plusvalenza realizzata si ottiene facendo la differenza tra € 100.000,00 e € 80.000,00 quindi sarà di 20.000,00 euro.

Questo valore in pratica è un guadagno e quindi va assoggettato a tassazione. Affinché si possa parlare di plusvalenza tassabile è necessario che la vendita dell' immobile venga fatta entro i 5 anni dall' acquisto.

Ci sono delle  eccezzioni alla tassazione nei seguenti casi:

- immobili pervenuti per successione

- immobili pervenuti per donazione; in questo caso è necessario che il donante abbia acquistato o costruito l' immobile donato da oltre 5 anni

- le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

 
 

 
 
 
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AGENTI FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali)
da www.fiaip.it
PREMESSO
CHE l'Agente Immobiliare è un libero professionista che, in piena libertà, autonomia e indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, opera come intermediario nella compravendita e nella locazione di beni immobili, nonché nella cessione e rilievo di aziende, offrendo i servizi ad esse connessi e percependo per la propria attività un equo compenso di mediazione;

CHE l'iscrizione nel ruolo mediatori è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio della attività di Agente Immobiliare;

CHE l'Agente Immobiliare nella sua attività professionale, si ispira a principi morali atti ad offrire una prestazione corretta evitando tutte quelle attività che violano i principi di lealtà, fedeltà e diligenza;

CHE l'Agente Immobiliare, nell'agire secondo le leggi che regolano la propria professione, deve evitare qualsiasi equivoco al fine di raggiungere il contemperamento degli interessi delle parti;

CHE nello svolgimento della propria attività professionale l'Agente Immobiliare deve rispettare il segreto professionale previsto dalla legge;

CHE l'Agente Immobiliare, titolare di Agenzia, è tenuto a richiedere e far rispettare il segreto professionale anche ai propri collaboratori, dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale;

CHE l'Agente Immobiliare ha l'obbligo di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di studi, incontri e conferenze, al fine di offrire una prestazione sempre più qualificata quale si addice ad un valente professionista;

CHE le presenti regole di comportamento sono vincolanti per tutti coloro che esercitano la professione di Agente Immobiliare e che ottengono l'iscrizione alla F.I.A.I.P. - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Premesso quanto sopra, parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamento vengono di seguito suddivise in tre parti ciascuna riguardante: i rapporti con il pubblico, con la clientela e con i colleghi.

segue su www.fiaip.it

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